Sez. 3, Sentenza n. 4866 del 03/05/1991 (Rv. 471962 - 01)
Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere | Sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo opposto - Atti esecutivi anteriori - Validità - Effetti sul corso del processo esecutivo - Sospensione.
Esecuzione forzata - Opposizioni - All'esecuzione - In genere
La sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, che venga disposta, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. civ., dal giudice istruttore della causa d'opposizione, non integra "revoca" dell'efficacia di detto decreto quale titolo esecutivo, e, pertanto, in relazione al procedimento esecutivo intrapreso in forza del medesimo, non tocca la legittimità degli atti già compiuti, né determina ragione di improseguibilità, del processo esecutivo, che rimane soltanto sospeso (art. 623 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)