Sez. 3, Sentenza n. 11378 del 31/07/2002 (Rv. 556476 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo - Conseguente sospensione dell'esecuzione forzata attivata - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
Nel caso di coesistenza del processo esecutivo promosso sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo e del giudizio d'opposizione all'esecuzione, nel momento in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ha sospeso la provvisoria esecuzione del decreto si concretizza l'ipotesi della sospensione dell'esecuzione disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo esecutivo, a norma dell'art. 623, seconda ipotesi, cod. proc. civ., con conseguente impedimento della prosecuzione del processo esecutivo, che non può essere riattivato fino a che, in dipendenza del giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo non abbia riacquistato con il rigetto dell'opposizione la sua efficacia esecutiva a norma dell'art. 653 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)