Sez. 1, Sentenza n. 8813 del 19/01/1984 Ud. (dep. 20/10/1984) Rv. 166197 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - AGGRAVANTI SPECIFICHE - QUANTITÀ INGENTI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ DEL RELATIVO GIUDIZIO IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - AGGRAVANTI SPECIFICHE - QUANTITÀ INGENTI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INSINDACABILITÀ DEL RELATIVO GIUDIZIO IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Anche il secondo comma dell'art. 74 della legge 685/75, come gli artt. 77 e 80 della stessa legge per le "modiche quantità", non definisce la nozione di "quantità ingenti" ai fini della configurabilità della relativa aggravante specifica e pertanto anche in questo caso il legislatore ha rimesso alla prudente valutazione discrezionale del giudice di merito il relativo giudizio, valutazione che se basata su corretti criteri ed adeguatamente motivata rende l'espresso giudizio non insindacabile in Sede di legittimità.*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 74 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)