Sez. 1, Sentenza n. 626 del 05/12/1984 Ud. (dep. 16/01/1985) Rv. 167478 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI SPECIALI - QUANTITÀ INGENTI - APPREZZAMENTO DI FATTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI SPECIALI - QUANTITÀ INGENTI - APPREZZAMENTO DI FATTO - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - SINDACABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La valutazione volta a stabilire se un determinato quantitativo di sostanza stupefacente o psicotropa costituisca "ingente" - quantità, così come quella volta a stabilire se un determinato quantitativo delle medesime sostanze costituisca "modica quantità", siccome riferita a valori economici e merceologici, comporta esclusivamente un apprezzamento di fatto come tale sottratto alla valutazione del giudice di legittimità, se correttamente motivato. (V mass n 156485, ed ivi citate con riferimento alla modica quantità; (Conf mass n 166197).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 74 com. 1 n. 2, Legge 22/12/1975 num. 685 art. 74 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)