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Sez. L, Sentenza n. 1061 del 06/02/1999 (Rv. 523035 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Finalità - Prova sulla nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso - Documenti relativi all'ammissibilità o inammissibilità dell'appello - Produzione per la prima volta in cassazione - Esclusione - Fattispecie relativa alla produzione di sentenza notificata di primo grado.
Stato
decisa il 1999-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523035-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

Nel giudizio di cassazione non è ammissibile il deposito di documenti diretti a dimostrare l'ammissibilità o l'inammissibilità dell'appello (nella specie la copia notificata della sentenza di primo grado), poiché le produzioni consentite a norma dell'art. 372 cod. proc. civ. sono quelle aventi ad oggetto documenti riguardanti la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)