Sez. L, Sentenza n. 10689 del 04/06/2004 (Rv. 573397 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie relativa ad atti comprovanti l'inammissibilità dell'appello.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
I documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata dei quali, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., è consentito il deposito in cassazione, sono soltanto quelli comprovanti vizi propri dell'atto, per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di forma, e non anche quelli relativi ad atti o situazioni precedenti che si ripercuotono sulla validità della sentenza stessa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il deposito, in sede di legittimità, di copia notificata della sentenza di primo grado, al fine di dimostrare l'inammissibilità dell'appello).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)