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Sez. 3 - , Ordinanza n. 262 del 12/01/2021 (Rv. 660386 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) d. lgs. n. 251 del 2007 - Verifica della situazione effettiva ed aggiornata del Paese di provenienza - Necessità - Onere di motivazione - Indicazione delle fonti informative - Necessità.
Stato
decisa il 2021-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660386-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del d. lgs. n. 251 del 2007, una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all'accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell'onere di cooperazione istruttoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)