Sez. 2 - , Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020 (Rv. 657701 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Domanda - Valutazione della situazione del Paese d'origine del richiedente - Onere di motivazione - Indicazione delle fonti informative specifiche ed aggiornate – Necessità.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
Nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d'origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell'adozione della decisione; il giudice del merito non può, pertanto, limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo in tale ipotesi la pronuncia, ove impugnata, incorrere nel vizio di motivazione apparente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)