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Sez. 1 - , Sentenza n. 9087 del 12/04/2018 (Rv. 648889 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Decreto di inammissibilità della domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall. - Autonoma reclamabilità - A fronte di contestuale dichiarazione di fallimento reclamata ex art. 18 l. fall. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648889-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis l.fall., il decreto con cui venga dichiarata l'inammissibilità della domanda di omologa dello stesso accordo - contestualmente alla emissione della sentenza dichiarativa di fallimento, avverso la quale venga proposto reclamo ex art. 18 l.fall. - non può essere autonomamente impugnato, difettandone l'interesse ex art. 100 c.p.c. in quanto meramente duplicativo delle censure proposte con detto reclamo, giacché tale impugnazione assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)