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Sez. U - , Sentenza n. 26989 del 27/12/2016 (Rv. 641810 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Accordo di ristrutturazione dei debiti - Decreto emesso all'esito del reclamo ex artt. 183, comma 1, e 182-bis, comma 5, l.fall - Omologazione o diniego di omologa - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641810-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE

Il decreto con il quale la corte d’appello, decidendo sul reclamo ai sensi dell’art. 183, comma 1, l.fall., richiamato dall’art. 182-bis, comma 5, l.fall., provvede, in senso positivo o negativo, in ordine all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. Invero, detto provvedimento, oltre ad essere decisorio, poiché emesso all’esito di un procedimento, di natura contenziosa, destinato a produrre il giudicato sull’omologazione (o non omologazione) dell’accordo, è anche definitivo, in quanto non altrimenti impugnabile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 183 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182 bis com. 5, Legge Falliment. art. 180, Costituzione art. 111 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)