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Sez. 6, Sentenza n. 426 del 01/02/1995 Cc. (dep. 10/03/1995) Rv. 200673 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Imputato che si sia dato alla fuga - Permanenza dell'imputato in un paese estero - Fuga - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200673-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

In materia di misure cautelari personali, ai fini indicati dall'art. 274, lettera b), cod. proc. pen., integra la fuga, il trasferimento, o la permanenza in in paese estero quando tale condotta appaia sicuramente diretta a sottrarsi al concreto esercizio della giurisdizione italiana, se considerata nelle sue concrete modalità. (La Corte, nella specie, ha rimarcato il particolare valore significativo di ripetute manifestazioni di sfiducia da parte dell'indagato nei confronti dell'autorità giudiziaria italiana; il trasferimento in un Paese estero in cui l'Italia non è in grado di far giungere la propria giurisdizione penale; e, infine, il rifiuto di rientrare in patria accampando giustificazioni che il giudice di merito ha insindacabilmente ritenuto pretestuose).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)