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Sez. 6, Sentenza n. 2799 del 25/09/1996 Cc. (dep. 30/10/1996) Rv. 206211 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Imputato che si sia dato alla fuga - Permanenza dell'imputato in un paese estero - Fuga - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206211-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

È legittima l'applicazione della misura del divieto di espatrio a carico di un soggetto che si sia trasferito all'estero in epoca precedente all'inizio del procedimento a suo carico, qualora tale misura sia giustificata dall'esigenza di prevenire il pericolo di una sottrazione irreversibile dell'indagato all'istanza di giustizia dello Stato, pericolo cui la misura è diretta a porre rimedio, non appena si presenti la concreta possibilità di dare attuazione al divieto di espatrio a seguito della intervenuta presenza dell'indagato nel territorio dello Stato. Pertanto, il trasferimento in un paese estero in epoca anteriore all'inizio del procedimento non è né giuridicamente né logicamente in contraddizione con tale misura quando concretamente sia ravvisabile la suddetta situazione di pericolosità, desumibile nella specie, dalle modalità della condotta (permanenza all'estero senza apprezzabile e comprovato motivo durante il procedimento nonché assenza di qualsiasi affidabile prospettiva di disponibilità verso la giurisdizione dello Stato) e dalla contestazione di un fatto criminoso di particolare gravità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 281, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 281 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)