diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6570 del 29/03/2005 (Rv. 581856 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Requisiti - Domanda avente ad oggetto l'adempimento di un'obbligazione per legge, convenzione o atto dell'autorità - Interruzione della prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa - Idoneità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581856-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

Non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione. Pertanto, la domanda proposta per chiedere l'adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge o da convenzione o da atto dell'autorità non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita di arricchimento senza causa (Nella specie la Corte Cass. ha ritenuto che il corso della prescrizione della domanda di indebito arricchimento non fosse stata interrotta da una domanda precedentemente proposta con riferimento alla medesima situazione di fatto, ma avente come oggetto il pagamento di compenso conseguente a contratto di prestazione d'opera professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)