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Sez. 3, Sentenza n. 5575 del 09/04/2003 (Rv. 562015 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Requisiti - Domanda avente ad oggetto l'adempimento di una obbligazione per legge e per convenzione o per atto alla autorità - Interruzione della prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562015-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

Non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione. pertanto, la domanda proposta per chiedere l'adempimento di un'obbligazione per legge, o per convenzione o per atto dell'autorità non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)