Sez. 3, Sentenza n. 5575 del 09/04/2003 (Rv. 562015 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Requisiti - Domanda avente ad oggetto l'adempimento di una obbligazione per legge e per convenzione o per atto alla autorità - Interruzione della prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa - Esclusione.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
Non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l'attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione. pertanto, la domanda proposta per chiedere l'adempimento di un'obbligazione per legge, o per convenzione o per atto dell'autorità non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)