Sez. L, Sentenza n. 2307 del 19/06/1976 (Rv. 381105 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - SOMMA VERSATA PER 'SOLENNIZZARE IL RINNOVATO CLIMA DI PACE AZIENDALÈ - NATURA RETRIBUTIVA - CONSEGUENZA - ASSOGGETTAMENTO AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - RAPPORTO DI LAVORO - SOMMA VERSATA PER 'SOLENNIZZARE IL RINNOVATO CLIMA DI PACE AZIENDALÈ - NATURA RETRIBUTIVA - CONSEGUENZA - ASSOGGETTAMENTO AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI.*
La somma corrisposta ai lavoratori dopo la stipulazione di un nuovo contratto collettivo, con riferimento ad un periodo in cui l'attivita lavorativa era stata sospesa dall'imprenditore a causa di uno sciopero 'a singhiozzò e col dichiarato proposito di 'solennizzare il rinnovato clima di pace aziendalè, deve ritenersi diretta a favorire il rendimento dei lavoratori stessi ed il buon andamento dell'azienda, ancorche versata a taluni dipendenti non piu in servizio, poiche il mancato versamento a questi ultimi avrebbe potuto provocare una reazione di solidarieta da parte degli altri lavoratori ancora in servizio. Pertanto, la detta somma e soggetta al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, in quanto non puo essere considerata come 'gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche non collegata, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendalè (art 12, secondo comma, n 6 legge n 153 del 1969).*
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)