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Sez. L, Sentenza n. 5759 del 14/11/1984 (Rv. 437427 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - ELENCAZIONE DEGLI ELEMENTI ESCLUSI EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - TASSATIVITÀ - CONSEGUENZE - GRATIFICA DI FINE RAPPORTO EROGATA PER PRASSI AZIENDALE AI DIPENDENTI CON RAGGIUNTI DATI LIMITI DI ETÀ O DI ANZIANITÀ E FISSATA IN UN IMPORTO PARI ALLA RETRIBUZIONE SPETTANTE NEL PERIODO DEL PREAVVISO CONTRATTUALE - EQUIPARABILITÀ ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437427-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - ELENCAZIONE DEGLI ELEMENTI ESCLUSI EX ART. 12 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - TASSATIVITÀ - CONSEGUENZE - GRATIFICA DI FINE RAPPORTO EROGATA PER PRASSI AZIENDALE AI DIPENDENTI CON RAGGIUNTI DATI LIMITI DI ETÀ O DI ANZIANITÀ E FISSATA IN UN IMPORTO PARI ALLA RETRIBUZIONE SPETTANTE NEL PERIODO DEL PREAVVISO CONTRATTUALE - EQUIPARABILITÀ ALL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - ESCLUSIONE.*

Attesa la tassatività - espressamente sancita dal quinto comma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - dell'elencazione, fatta dal terzo comma dello stesso articolo, degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa, l'accertamento della riconducibilità o meno di una determinata erogazione ad una delle voci contenute in detta elencazione dev'essere compiuto con criterio di rigorosità. Pertanto, non può essere equiparata all'indennità di anzianità (indicata al n. 3 del terzo comma citato) - e costituisce, invece, una speciale Forma di premio di fedeltà rientrante nell'ampio concetto di retribuzione imponibile, e perciò pensionabile, dettato dalla norma - la cosiddetta gratifica di fine rapporto erogata, per consolidata prassi aziendale, ai dipendenti che cessino l'attività per raggiunti limiti di età o di anzianità e fissata in un importo pari alla retribuzione spettante nel periodo del preavviso contrattuale, atteso che tale gratifica differisce dall'indennità di anzianità per presupposto (richiedendo il raggiungimento dell'età pensionabile), disciplina (prescindendo la sua misura dalla durata effettiva del rapporto) e funzione (essendo finalizzata a dissuadere i lavoratori dal risolvere il rapporto prima del pensionamento, per premiarne la fedeltà ed impedire che essi possano prestare ancora attività lavorativa alle dipendenze di aziende concorrenti). (V 391/82, mass n 418086; (V 587/81, mass n 411072; (V 1541/78, mass n 390917; (V 2307/76, mass n 381105).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 14 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)