Sez. 3, Sentenza n. 21894 del 22/05/2007 Cc. (dep. 06/06/2007) Rv. 236950 - 01
IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA | Decreto penale di condanna - Reati edilizi e/o paesaggistici - Omessa applicazione delle sanzioni amministrative dell'ordine di demolizione e/o di rimessione in pristino - Ricorso "per saltum" in cassazione da parte del pubblico ministero - Ammissibilità - Termine di decorrenza - Individuazione.
IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA
Il termine per impugnare mediante ricorso "per saltum" in cassazione il decreto penale di condanna, privo della statuizione in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino, è quello di trenta giorni ex art. 585, comma primo, lett. b) cod.proc.pen. e decorre dalla data di comunicazione al P.M. della copia del decreto di condanna. (La Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha altresì affermato che la ricorribilità in cassazione rimane preclusa in caso di revoca espressa o tacita del decreto penale di condanna, posto che, in tal caso, la competenza a provvedere sull'applicazione delle predette sanzioni amministrative compete al giudice dell'opposizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 460 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)