Sez. 3, Sentenza n. 39001 del 26/09/2007 Cc. (dep. 23/10/2007) Rv. 237817 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Ordine di demolizione disposto con sentenza di condanna per reato edilizio in area vincolata paesaggisticamente - Omessa pronuncia dell'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato - Possibilità che il secondo possa essere ricompreso nel primo - Sussistenza - Condizioni.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
In tema di reati edilizi commessi in area vincolata paesaggisticamente, l'omessa statuizione relativa all'ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato, esclusa la possibilità di ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali, non comporta nemmeno la necessità di impugnazione della sentenza quando detto ordine debba intendersi ricompreso nell'ordine di demolizione delle opere abusive disposto dal giudice con la sentenza di condanna, ciò che si verifica nel caso in cui quest'ultimo soddisfi pienamente anche le esigenze di ripristino del primo. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha precisato che i due ordini possono avere un contenuto identico o differenziato a seconda della fattispecie concreta cui si riferiscono).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 164 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)