Sez. T, Ordinanza n. 24248 del 30/07/2026 (Rv. 679430-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO | Accertamento induttivo cd. puro - Presunzioni “supersemplici” - Ammissibilità - Limiti - Fondamento - Fattispecie in tema di studi di settore.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO
In caso di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere a presunzioni "supersemplici", ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, poiché, altrimenti, sarebbe oggetto di imposizione il profitto lordo in luogo di quello netto, in violazione dell'art. 53 Cost., non potendo trovare applicazione l'art. 109 TUIR che ammette in deduzione solo i costi risultanti dal conto economico. (Richiamando tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito, invitando però il giudice del rinvio a tenere conto che l'utilizzo degli studi di settore aveva comportato, di fatto, che alcuni costi strutturali fossero già stati considerati).
Costituzione art. 53, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)