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Sez. T, Ordinanza n. 11347 del 27/04/2026 (Rv. 678019-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE | Accertamento dei redditi - Metodo analitico-induttivo - Interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Deduzione forfetaria dei costi - Ambito di operatività - Indagini bancarie. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678019-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE

In tema di accertamento dei redditi, in caso di accertamento analitico-induttivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, la deduzione forfetaria dei costi, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, opera laddove la determinazione del reddito derivi da indagini bancarie ex art. 32, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 600 del 1973.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)