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Sez. 2, Sentenza n. 1087 del 16/04/1973 (Rv. 363559 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PER NATURALE EVOLUZIONE - NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/363559-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PER NATURALE EVOLUZIONE - NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - RILEVANZA.*

Ferma restando la necessita che la Determinazione del complesso invalidante venga effettuata con riferimento alle infermita esistenti al momento del procedimento amministrativo ed in quella Sede accertate od accertabili, il giudice, ove nel corso del giudizio si verifichi un aggravamento dell'invalidita per effetto di evoluzione di quelle medesime infermita, deve tenerne conto, in ossequio al principio secondo cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione. (Conf 2498/72, mass n 359975).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)