Sez. 2, Sentenza n. 2498 del 21/07/1972 (Rv. 359975 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - PER EFFETTO DI NATURALE EVOLUZIONE - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - PER EFFETTO DI NATURALE EVOLUZIONE - RILEVANZA.*
Ferma restando la necessita che la Determinazione del complesso invalidante venga effettuata con riferimento alle infermita esistenti al momento del procedimento amministrativo ed in quella Sede accertate od accertabili, il giudice, ove nel corso del giudizio si verifichi un aggravamento dell'invalidita per effetto di evoluzione di quelle medesime infermita (la quale costituisca un naturale, anche se non necessario, sviluppo dell'originario processo patologico), deve tenerne conto, in ossequio al principio secondo cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione. (V 1372'70, mass n 347117; 531'69, mass n 338676).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)