Sez. 1, Sentenza n. 2609 del 17/10/1973 (Rv. 366084 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE FISCALE - PROCEDIMENTO - RICORSI AMMINISTRATIVI - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - RINUNCIA AL CONTESTUALE RICORSO - MANCATA ATTUAZIONE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - EFFICACIA DI COSA GIUDICATA - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE FISCALE - PROCEDIMENTO - RICORSI AMMINISTRATIVI - PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - RINUNCIA AL CONTESTUALE RICORSO - MANCATA ATTUAZIONE - DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA - EFFICACIA DI COSA GIUDICATA - INSUSSISTENZA.*
Allorche il contribuente, di fronte all'ingiunzione notificatagli per il pagamento dell'imposta di registro, proponga l'Azione davanti al giudice ordinario in pendenza del ricorso precedentemente proposto alla commissione tributaria, la proposizione dell'Azione davanti al giudice ordinario importa la rinuncia al ricorso alla commissione: cio per la prevalenza dell'Azione davanti al giudice ordinario rispetto a quella davanti alle commissioni tributarie. Se il ricorso alla commissione tributaria, nonostante la tacita rinuncia dovuta alla pendenza dell'Azione giudiziaria, prosegue il suo corso e giunge alla decisione, la pendenza del procedimento davanti al giudice ordinario impedisce che la decisione amministrativa possa acquistare efficacia di giudicato nel rapporto in questione, perche si verifica sostanzialmente la situazione prevista dall'art 146 del RD 30 dicembre 1923 n 3269, e cioe ancora in discussione la legittimita della pretesa tributaria. (V 2272/70, mass n 348451).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 145 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)