Sez. 1, Sentenza n. 2272 del 07/11/1970 (Rv. 348451 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DINANZI ALL'AGO IN GENERE - CONTEMPORANEO ESPERIMENTO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - AMMISSIBILITA - AUTONOMIA DELLE RISPETTIVE AZIONI - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - CONTENZIOSO - AZIONI DINANZI ALL'AGO IN GENERE - CONTEMPORANEO ESPERIMENTO DEI RICORSI AMMINISTRATIVI - AMMISSIBILITA - AUTONOMIA DELLE RISPETTIVE AZIONI - LIMITI.*
L'art 146 della legge del registro, approvata con RD 30 dicembre 1923 n 3269 (che dispone che, in tutte le controversie riguardanti le tasse e sopratasse in materia di registro, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa, puo essere proposto ricorso alla autorita giudiziaria entro il termine di sei mesi dalla notificazione della decisione amministrativa) offre la possibilita di instaurare il giudizio ordinario anche nell'ipotesi che sia stata previamente esperita la procedura amministrativa. Tale giudizio ordinario, pur essendo soggetto ad un termine di decadenza, non ha carattere di giudizio di impugnazione rispetto alla decisione amministrativa, ma costituisce un giudizio ex novo, aperto, senza limiti, al completo esame della controversia. La indipendenza del giudizio davanti al giudice ordinario rispetto alle precorse pronunce amministrative permane anche nel caso in cui, essendo in corso entrambi i procedimenti, venga pronunciata una decisione della commissione tributaria, simultaneamente adita, e contro di essa non venga proposto gravame. Infatti, le due azioni concorrenti, quella davanti alla commissione tributaria e quella davanti al giudice ordinario, sono del tutto autonome e possono coesistere sino a quando non si sia formato il giudicato nel processo davanti all'autorita giudiziaria o non sia stato proposto ricorso per Cassazione, ex art 111 della Costituzione, contro la decisione della commissione centrale. (Conf 478'65).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 146 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)