Sez. 3, Sentenza n. 287 del 01/02/1974 (Rv. 367929 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - CAUSE RELATIVE AD OBBLIGAZIONI SOLIDALI - SCINDIBILITA - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AL CONDEBITORE SOLIDALE - NATURA ED EFFETTI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO NEI CONFRONTI DEL CONDEBITORE SOLIDALE NON APPELLANTE NE APPELLATO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI ED INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - CAUSE RELATIVE AD OBBLIGAZIONI SOLIDALI - SCINDIBILITA - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE AL CONDEBITORE SOLIDALE - NATURA ED EFFETTI - FORMAZIONE DEL GIUDICATO NEI CONFRONTI DEL CONDEBITORE SOLIDALE NON APPELLANTE NE APPELLATO.*
Poiche le cause relative ad obbligazioni solidali sono scindibili e indipendenti, la notificazione dell'atto di appello alle parti non appellanti o non appellate costituisce una semplice denuntiatio litis, e quelle che la ricevono non divengono parti nel giudizio d'appello neppure in senso formale, importando la notificazione un mero invito a proporre l'impugnazione nel processo stesso, ove si voglia impugnare la sentenza di primo grado e si sia ancora in tempo per farlo. Da tale principio deriva che la sentenza di primo grado passa in cosa giudicata nei confronti del condebitore solidale non appellante ne appellato, e che nei confronti del medesimo condebitore solidale, che non e parte nel giudizio d'appello intercorrente tra un condebitore appellante e il creditore, nessuna statuizione deve essere emessa dal giudice di secondo grado. (V 2764'70, mass n 349246; 2655'70, mass n 349081).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)