Sez. 3, Sentenza n. 7700 del 01/07/1997 Ud. (dep. 30/07/1997) Rv. 209089 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - IN GENERE | Prodotti confezionati all'estero - Importatore commerciante all'ingrosso o al dettaglio - Obbligo di verifica della conformità del prodotto o dei componenti ai requisiti di legge - Sussistenza - Operatività dell'esimente speciale di cui all'art.19 Legge n. 283 del 1962 - Esclusione.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - IN GENERE
Quando un prodotto alimentare sia confezionato all'estero, e provenga da un produttore straniero non soggetto alla legge penale italiana (e pertanto non obbligato ad osservare le prescrizioni vigenti in materia al fine di prevenire il pericolo di frodi o di danno alla salute dei consumatori), l'importatore-commerciante all'ingrosso o al dettaglio, che opera sul territorio nazionale, non può ritenersi legittimato a presumere l'adempimento, da parte del produttore straniero, di obblighi giuridicamente inesistenti a carico di quest'ultimo. In tal caso non opera l'esimente speciale prevista dall'art.19 Legge 30 aprile 1962, n.283, perché l'importatore è tenuto a verificare personalmente, prima del compimento di qualsiasi atto di commercio, la conformità del prodotto o dei componenti ai requisiti di legge.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)