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Sez. 3, Sentenza n. 7214 del 14/05/1998 Ud. (dep. 17/06/1998) Rv. 211200 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - IN GENERE | Prodotti confezionati all'estero - Importatore - Obbligo di verifica della conformità del prodotto o dei componenti ai requisiti di legge - Sussistenza - Operatività dell'esimente speciale di cui all'art. 19 legge 30 aprile 1962 n. 283. Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211200-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - PRODOTTI IN CONFEZIONI E PRODOTTI SFUSI - IN GENERE

In materia di tutela dei prodotti alimentari la impossibilità di penetranti controlli circa la regolarità del prodotto importato può riferirsi al rivenditore al dettaglio, ma non certo all'importatore. Quando un prodotto alimentare sia confezionato all'estero e provenga da un produttore straniero, l'importatore che opera sul territorio nazionale non può presumere l'osservanza da parte del produttore straniero delle prescrizioni vigenti in materia al fine di prevenire il pericolo di frodi o di danno alla saluta dei consumatori; in tal caso pertanto non opera l'esimente di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1962 n. 283 perché l'importatore è tenuto a verificare direttamente, prima del compimento di qualsiasi atto di commercio, la conformità del prodotto o dei componenti ai requisiti stabiliti dalla legge, nonché la corrispondenza delle indicazioni sulle etichette o sui contenitori agli ingredienti di cui il prodotto risulta composto. (Nella specie la Corte ha ritenuto fosse quantomeno necessario una analisi a campione su un prodotto a rischio di parassiti).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Legge 30/04/1962 num. 283 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)