Sez. 1, Sentenza n. 2188 del 22/02/1992 (Rv. 475883 - 01)
Procedimento civile - Dovere di lealtà e di probità - Espressioni sconvenienti e offensive | Eccedenti le esigenze difensive - Sussistenza - Conseguenze - Risarcimento del danno - Obbligo - Ammissibilità - Superamento delle esigenze difensive - Accertamento di merito - Configurabilità - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Procedimento civile - Dovere di lealtà e di probità - Espressioni sconvenienti e offensive
A norma dell'art. 89 cod. proc. civ. l'offesa all'onore ed al decoro comporta, indipendentemente dalla possibilità o meno della cancellazione delle frasi offensive contenute negli atti difensivi, l'obbligo del risarcimento del danno non solo nell'ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con l'esercizio della difesa, ma anche nell'ipotesi che esse si presentino come eccedenti le esigenze difensive; l'apprezzamento dell'avvenuto superamento dei limiti di correttezza e civile convivenza entro cui va contenuta l'esplicazione della difesa integra, peraltro, esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)