Sez. 3, Sentenza n. 10916 del 07/08/2001 (Rv. 548865 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Accertamenti sull'applicazione delle sanzioni - Competenza - Giudice del merito - Limiti - Impossibilità di far valere l'antigiuridicità delle espressioni davanti al giudice del merito e esercizio dell'azione nei confronti del difensore - Competenza - Criteri ordinari - Applicabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE
In tema di risarcimento del danno per le espressioni offensive contenute negli atti del processo, l'art. 89 cod. proc. civ. devolve al giudice del processo, cui gli atti si riferiscono, il giudizio circa l'applicazione in concreto delle sanzioni previste; tuttavia - poiché la responsabilità processuale ha natura analoga a quella aquiliana, e, quindi, l'antigiuridicità dei comportamenti non si esaurisce nell'ambito del processo - quando il procedimento, per qualsiasi motivo, non si concluda con sentenza (come nel caso di estinzione del processo) ovvero quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia più possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito (come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado) ovvero quando la domanda sia avanzata nei confronti non della parte ma del suo difensore, l'azione di danni per responsabilità processuale può essere proposta davanti al giudice competente secondo le norme ordinarie.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)