diritto.io

Sez. L - , Ordinanza n. 22254 del 04/08/2021 (Rv. 662118 - 02)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE | Mansioni - Prova - Nudi fatti - Valutazione - Riservata al giudice - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662118-02

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE

La prova di determinate mansioni deve vertere sui nudi fatti del loro svolgimento e non sui connotati valutativi che, all'esito di un'istruttoria, consentono di ricavare la natura delle mansioni stesse, operazione - quest'ultima - interpretativa e, in quanto tale, demandata non ai testi, ma al giudice nel contraddittorio fra le parti. (Nella specie, la S.C., ai fini dell'accertamento della natura giornalistica del rapporto di lavoro, ha affermato l'ammissibilità della prova testimoniale articolata su nudi fatti, correlati alle mansioni svolte in programmi "di frontiera" fra l'intrattenimento e l'informazione, spettando all'esito dell'istruttoria al giudice la verifica valutativa).

Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)