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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1808 del 02/02/2015 (Rv. 634290 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE | Funzione - Collocamento nel tempo e nello spazio e modalità - Fondamento - Necessità - Oggetto - Apprezzamenti e valutazione del teste - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634290-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE

La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. Ne consegue che è inammissibile il capitolo di prova volto a dimostrare la sussistenza degli elementi sintomatici della subordinazione, mediante apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione avverso la sentenza d'appello che aveva ritenuto generica la deduzione del ricorrente di aver lavorato per un certo numero di giornate e di ore giornaliere "alle dipendenze" dell'impresa).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 253, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)