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Sez. 1, Sentenza n. 3853 del 18/06/1980 (Rv. 407705 - 01)

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITA - AZIENDA (AVVIAMENTO) - ACCETTAZIONE DELLA GRADUATORIA DA PARTE DEL FARMACISTA SUBENTRANTE - PREVIA DIMOSTRAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'INDENNITA DI AVVIAMENTO O DELLA CONCLUSIONE DI ACCORDI PER UNA DATIO IN SOLUTUM - NECESSITA - DISCIPLINA EX ART 1197 COD CIV - APPLICABILITA - PAGAMENTO DELLA PREDETTA INDENNITA A MEZZO CAMBIALI - EFFETTIVO PAGAMENTO DEI TITOLI - CONDIZIONE ESSENZIALE - INADEMPIMENTO - RIVIVISCENZE DELL'ORIGINARIA PRESTAZIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407705-01

IGIENE E SANITA PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITA - AZIENDA (AVVIAMENTO) - ACCETTAZIONE DELLA GRADUATORIA DA PARTE DEL FARMACISTA SUBENTRANTE - PREVIA DIMOSTRAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'INDENNITA DI AVVIAMENTO O DELLA CONCLUSIONE DI ACCORDI PER UNA DATIO IN SOLUTUM - NECESSITA - DISCIPLINA EX ART 1197 COD CIV - APPLICABILITA - PAGAMENTO DELLA PREDETTA INDENNITA A MEZZO CAMBIALI - EFFETTIVO PAGAMENTO DEI TITOLI - CONDIZIONE ESSENZIALE - INADEMPIMENTO - RIVIVISCENZE DELL'ORIGINARIA PRESTAZIONE.*

L'art 11 del regolamento del servizio farmaceutico (RD 30 settembre 1938 n 1706), nel disciplinare la corresponsione dell'indennita di avviamento posta a carico del farmacista subentrante in una Sede farmaceutica 'di non nuova istituzioné, prevedendo che il farmacista subentrante deve, al momento dell'accettazione della graduatoria, dimostrare di aver pagato al precedente titolare la indennita di avviamento, ovvero 'di aver concluso opportuni accordi relativi al detto pagamentò, consente che tale Obbligo possa essere adempiuto con lo strumento della datio in solutum, con la conseguenza che il farmacista subentrante, ove ricorra a tale mezzo di soddisfazione della sua obbligazione, resta soggetto, quanto agli effetti estintivi, alla disciplina dell'art 1197 cod civ, cioe all'effettiva esecuzione della diversa prestazione, e, quindi, nel caso di rilascio di cambiali, al loro effettivo pagamento, pena la reviviscenza dell'originaria prestazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Regio Decr. 30/09/1938 num. 1706 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)