Sez. 2, Sentenza n. 2625 del 26/04/1984 (Rv. 434636 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA - VERSAMENTO DI PARTE DEL PREZZO CON CAMBIALI EMESSE AL MOMENTO DELLA STIPULA, MA SCADUTE E PAGATE IN DATA SUCCESSIVA AL PRELIMINARE ED ANTERIORE ALL'ESERCIZIO DEL RECESSO - PRINCIPIO DI ESECUZIONE EX ART. 1373 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CARATTERE OSTATIVO ALL'ESERCIZIO DEL RECESSO - SUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO UNILATERALE - CONTRATTO PRELIMINARE DI VENDITA - VERSAMENTO DI PARTE DEL PREZZO CON CAMBIALI EMESSE AL MOMENTO DELLA STIPULA, MA SCADUTE E PAGATE IN DATA SUCCESSIVA AL PRELIMINARE ED ANTERIORE ALL'ESERCIZIO DEL RECESSO - PRINCIPIO DI ESECUZIONE EX ART. 1373 COD. CIV. - CONFIGURABILITÀ - CARATTERE OSTATIVO ALL'ESERCIZIO DEL RECESSO - SUSSISTENZA.*
Costituisce "principio di esecuzione" del contratto preliminare di vendita ostativo, ai sensi dell'art. 1373, primo comma, cod. civ., all'Esercizio del recesso, il versamento di parte del prezzo, anche se con cambiali emesse al momento della stipula, ma scadute e pagate in data successiva al preliminare ed anteriore all'Esercizio del recesso, in quanto siffatto regolamento cambiario in luogo dell'immediato pagamento di quella parte del prezzo, dovendosi ritenere "pro solvendo", determina l'Estinzione dell'obbligazione pecuniaria solo al momento dell'effettivo pagamento delle cambiali. (V 5641/82, mass n 423416; (V 2615/82, mass n 420467; (V 3853/80, mass n 407705; (V 888/73, mass n 363220).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1373
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)