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Sez. L, Sentenza n. 27163 del 14/11/2008 (Rv. 605753 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Regime previdenziale degli agenti di assicurazione - Equiparazione agli ausiliari di commercio - Regime contributivo generale per assicurazione IVS e per assicurazione malattia - Applicabilità - Conseguenze - Assicurazione della Cassa Pensioni e Previdenza degli Agenti di Assicurazione - Carattere integrativo.
Stato
decisa il 2008-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605753-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE

L'art. 9 bis del d.l. n. 942 del 1977, conv. in legge n. 41 del 1978, equipara per il regime previdenziale, gli agenti di assicurazione agli ausiliari di commercio, e li assoggetta al regime contributivo generale per assicurazione IVS e per assicurazione malattia; ne consegue che l'assicurazione per le stesse prestazioni, esistente presso la Cassa Pensioni e Previdenza degli Agenti di Assicurazione, ha carattere integrativo e non sostitutivo.

Riferimenti normativi: Legge 27/11/1960 num. 1397 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 CORTE COST., Legge 14/12/1971 num. 1088, Legge 03/06/1975 num. 160 CORTE COST., Legge 01/09/1978 num. 41 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1977 num. 942 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)