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Sez. L, Sentenza n. 2512 del 10/03/1987 (Rv. 451658 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA - DESTINATARI - AGENTI DI ASSICURAZIONE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451658-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - ASSEGNI FAMILIARI - CONTRIBUTI - IN GENERE - BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA - DESTINATARI - AGENTI DI ASSICURAZIONE - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art. 20, primo comma, punto 1), d.l. 2 marzo 1974 n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974 n. 114, il beneficio della riduzione dell'aliquota del contributo dovuto alla cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro iscritti - a norma della legge 27 novembre 1960 n. 1397 - negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, si applica anche agli agenti di Assicurazione, quali ausiliari del commercio, che risultino iscritti nei suddetti elenchi nominativi per l'Assicurazione di malattia, atteso che, ai fini previdenziali, gli ausiliari del commercio sono stati dal legislatore stabilmente ricompresi nel più ampio concetto di aziende commerciali (distinti, ai fini suddetti, sia dalle aziende industriali che da quelle cooperative). (V 5887/85, mass n 443058; (V 3483/85, mass n 441117).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 20 n. 1, Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)