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Sez. U - , Ordinanza n. 27847 del 30/10/2019 (Rv. 655590 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione amministrativa - Deferimento a collegio arbitrale in forza di convenzione stipulata nella vigenza dell’art. 6 della l. n. 205 del 2000 - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Conseguenze - Giurisdizione ordinaria degli arbitri - Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655590-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Nell'ipotesi di deferimento a collegio arbitrale, mediante convenzione stipulata nella vigenza dell'art. 6, comma 2, della l. n. 205 del 2000, di controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si pone una questione di rapporto tra le differenti giurisdizioni, ordinaria e speciale, e non una questione di merito circa la validità della compromissione in arbitrato della controversia; pertanto, deve essere applicato, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., il sopravvenuto art. 12 del d.lgs. n. 104 del 2010, che generalizza la possibilità di risolvere mediante arbitrato rituale le predette controversie, con conseguente ravvisabilità della giurisdizione ordinaria degli arbitri.

Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6 com. 2, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)