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Sez. U - , Sentenza n. 23418 del 26/10/2020 (Rv. 659285 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE | Arbitrato rituale - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Questione relativa alla non compromettibilità della controversia per essere la stessa devoluta alla giurisdizione amministrativa - Rilievo anche d’ufficio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2020-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659285-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - IN GENERE

L'attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n.25 del 1994 e dal d.lgs. n.40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione; pertanto la questione circa l'eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 bis, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 824 bis, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 112, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2006 num. 40 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)