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Sez. L, Sentenza n. 2953 del 27/03/1999 (Rv. 524673 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di contrattazione collettiva per i dipendenti di aziende commerciali nella parte relativa ai comportamenti dei dipendenti rilevanti sotto il profilo disciplinare.
Stato
decisa il 1999-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524673-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.(Nella specie la S. C. ha ritenuto che la sentenza di merito nel qualificare, con congrua motivazione, come "modesto" il fatto addebitato alla lavoratrice e nell'escludere, quindi, che esso potesse legittimarne il licenziamento, aveva implicitamente escluso che esso potesse comportare una violazione dei "doveri civici" passibile della suddetta sanzione; conseguentemente la S. C. ha considerato priva di pregio la censura relativa all'omesso esame, da parte del giudice di merito, della norma dell'art.139 del CCNL per i dipendenti di aziende commerciali da applicare nella fattispecie, secondo cui tra i doveri dei lavoratori rientrava quello di "uniformarsi anche ai doveri civici").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)