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Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 06/09/1963 (Rv. 263760 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALI) - IMPROCEDIBILITA DELL'AZIONE PENALE ED ESTINZIONE DEL REATO - POTERE DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE CIVILE - EMISSIONE DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1963-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263760-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALI) - IMPROCEDIBILITA DELL'AZIONE PENALE ED ESTINZIONE DEL REATO - POTERE DI ACCERTAMENTO DEL GIUDICE CIVILE - EMISSIONE DEL DECRETO DI ARCHIVIAZIONE - CONSEGUENZE.*

Nei casi d'improcedibilita dell'Azione penale e di Estinzione del reato il giudice adito in Sede civile, per provvedere sulla domanda di danni non patrimoniali, puo conoscere del fatto a norma degli artt 2059 cod civ e 185 cod pen, data la natura autonoma del diritto del danneggiato al ristoro di detti danni, indipendentemente dal motivo per il quale il giudice penale non abbia potuto pronunziarsi sulla sussistenza o meno della responsabilita penale dell'incolpato. Tale ipotesi non ricorre nel caso in cui sia stato emesso un provvedimento di archiviazione ex art 74 cod proc pen, perche tale provvedimento, da se solo, non acquista carattere di definitivita e, a meno che non sopravvenga alcuna causa estintiva del reato o d'improcedibilita, poiche il potere di Esercizio dell'Azione penale spetta all'organo espressamente indicato dal codice di rito penale, il giudice civile non puo sostituirsi a detto organo. (V 621/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)