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Sez. 1, Sentenza n. 1868 del 01/02/2016 (Rv. 638489 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Azione di disconoscimento di paternità ex art. 244 c.c. - Termine di decadenza - Sospensione feriale - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638489-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE

Il termine annuale per la proposizione della domanda di disconoscimento della paternità naturale è assoggettato alla sospensione per il periodo feriale di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969, applicabile anche ai termini di decadenza di carattere sostanziale, ma con rilevanza processuale, quale quello ex art. 244 c.c., qualora la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare che deve munirsi di una difesa tecnica, l'unico rimedio idoneo a far valere il suo diritto, senza che assuma rilievo la maggiore o minore brevità del termine decadenziale di volta in volta sancito per intraprendere l'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)