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Sez. 1, Sentenza n. 6874 del 03/07/1999 (Rv. 528254 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE | Proposizione dell'azione - Termine di decadenza annuale - Sospensione per il periodo feriale - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528254-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - IN GENERE

Anche al termine di decadenza annuale previsto per la presentazione della domanda di disconoscimento della paternità naturale si applica la sospensione per il periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 742/69, dovendosi ritenere, in conformità con l'insegnamento della Corte costituzionale (sentenze nn. 40/85, 255/87, 49/90, 380/92, 268/93), che anche ai termini di decadenza di carattere sostanziale a rilevanza processuale (quale quello previsto dall'art. 244 cod. civ.) sia applicabile la disciplina della sospensione di cui alla citata legge 742/69 allorché la possibilità di agire in giudizio costituisca, per il titolare che deve munirsi di una difesa tecnica, l'unico rimedio idoneo a far valere il suo diritto - non potendosi legittimamente circoscrivere l'applicazione dell'istituto della sospensione dei termini ai soli casi di giudizio già iniziato -, e senza che, ancora, spieghi influenza la circostanza della maggiore o minor brevità del termine di decadenza di volta in volta sancito dalla legge per la proposizione dell'azione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)