Sez. 3, Sentenza n. 1258 del 28/04/1971 (Rv. 351423 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - DIFFORMITA FRA LA IMPUTABILITA FORMALE E LA EFFETTIVA TITOLARITA DELLA VOLONTA ESPRESSA NELLA SCRITTURA - QUERELA DI FALSO - PROPOSIZIONE - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - EFFICACIA - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - DIFFORMITA FRA LA IMPUTABILITA FORMALE E LA EFFETTIVA TITOLARITA DELLA VOLONTA ESPRESSA NELLA SCRITTURA - QUERELA DI FALSO - PROPOSIZIONE - NECESSITA.*
La scrittura privata, una volta intervenuto il riconoscimento o un equipollente legale di questo, e assistita da una presunzione di veridicita per quanto attiene alla riferibilita di essa al suo sottoscrittore. La difformita fra la imputabilita formale del documento e la effettiva titolarita della volonta che esso esprime, quando non attenga ad una intrinseca divergenza del contenuto, ma all'estrinseco collegamento della espressione apparente, non e accertabile con i normali mezzi di prova o di contestazione, ma con lo speciale procedimento previsto dalla legge per infirmare il collegamento fra dichiarazione e sottoscrizione, cioe con la querela di falso. (nella specie, la parte alla quale la scrittura era attribuita e che in Sede di merito aveva assunto che il documento era stato alterato dopo la sua sottoscrizione, a causa della cancellatura di una clausola si doleva dell'affermazione dei giudici di merito, secondo cui sarebbe spettato a lei provare la posteriorita di detta cancellatura rispetto alla sottoscrizione. La suprema Corte, nell'affermare che non essendo stata proposta la querela di falso, che sarebbe stata necessaria per spezzare il collegamento effettivo tra la clausola apparentemente espressa e la sottoscrizione che dava il crisma dell'accettazione della parte all'intero contratto, erano inconferenti ed ultronee le censure circa l'incidenza sull'una o sull'altra parte dell'Onere probatorio, ha enunciato il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 2702
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)