Sez. 1, Sentenza n. 4436 del 17/10/1977 (Rv. 388034 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN SEDE DI SEPARAZIONE PERSONALE - DIVERSITA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DETERMINAZIONE - CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN SEDE DI SEPARAZIONE PERSONALE - DIVERSITA.*
Poiche l'assegno di divorzio, di cui all'art 5 della legge primo dicembre 1970 n 898, non si ricollega ad una perdurante operativita, dopo lo scioglimento del matrimonio, degli obblighi di mantenimento e di alimenti fra coniugi, in regime di convivenza o di separazione ma configura effetto direttamente discendente dalla pronuncia di scioglimento del matrimonio, e va determinato con criteri diversi da quelli rilevanti per la regolamentazione del precedente rapporto interconiugale, la misura dell'assegno di mantenimento fissato, in Sede di separazione personale, ancorche consensuale non puo essere di ostacolo ad una diversa quantificazione dell'assegno di divorzio. (V 41/76, mass n 378661).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)