Sez. 1, Sentenza n. 41 del 09/01/1976 (Rv. 378661 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA - FUNZIONE - CRITERI DI DETERMINAZIONE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE SEPARATO - RILEVANZA - ULTERIORI DIRITTI ALIMENTARI E SUCCESSORI DEL CONIUGE SEPARATO - INFLUENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - NATURA - FUNZIONE - CRITERI DI DETERMINAZIONE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE SEPARATO - RILEVANZA - ULTERIORI DIRITTI ALIMENTARI E SUCCESSORI DEL CONIUGE SEPARATO - INFLUENZA.*
L'assegno di divorzio trova ragione, non in una persistente Rilevanza di certi effetti del vincolo coniugale, ma nello scioglimento stesso del vincolo, e costituisce un effetto nuovo, determinabile con criteri diversi. In particolare, il predetto assegno, a differenza di quello di mantenimento, relativo al diritto del coniuge, separato senza colpa, di partecipare allo stato sociale ed economico del coniuge colpevole, ha natura composita (assistenziale, risarcitoria, compensativa), e la sua funzione assistenziale o la considerazione della colpa costituiscono solo componenti di una valutazione ispirata anche ad altri criteri, estranei al regime patrimoniale fra coniugi in costanza di matrimonio. L'assegno di divorzio tende sopra tutto a ristabilire un certo equilibrio delle condizioni del coniuge che, impoverito dallo scioglimento del matrimonio, abbia minori responsabilita nella definitiva disgregazione familiare, ed abbia dato un notevole contributo personale ed economico alla conduzione della famiglia. In tale prospettiva deve avere il dovuto peso, fra gli elementi di indagine, anche la corresponsione e la misura dell'assegno di mantenimento eventualmente gia goduto dal coniuge in regime di separazione personale; e deve parimenti tenersi presente che il coniuge separato, ancorche non percepisca alcun assegno, conserva, oltre all'aspettativa alla successione ereditaria nei beni dello altro coniuge (artt 584 e 585 cod civ in relazione agli artt 182 e 193 della legge 19 maggio 1975, n 151), anche il diritto di chiedere eventualmente (qualora in concreto se ne realizzino i presupposti) la corresponsione degli alimenti (ai sensi dell'art 433 cod civ); diritto, quest'ultimo, che viene definitivamente precluso dalla pronunzia di scioglimento del vincolo che ne costituisce il presupposto. (V 40/76).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 443, Cod. Civ. art. 584, Cod. Civ. art. 585, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 182, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 193
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)