Sez. 2, Sentenza n. 3587 del 03/12/1980 Cc. (dep. 03/04/1981) Rv. 148259 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI PROCEDERE CONTRO L'ESTRADATO PER REATI DIVERSI ANTERIORI A QUELLO PER CUI L'ESTRADIZIONE E CONCESSA (PRINCIPIO DI SPECIALITA) - REVOCA, A SEGUITO DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI CONDANNE PER REATI DIVERSI, DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE PRECEDENTEMENTE CONCESSA ALL'ESTRADATO - AMMISSIBILITA.*
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - DIVIETO DI PROCEDERE CONTRO L'ESTRADATO PER REATI DIVERSI ANTERIORI A QUELLO PER CUI L'ESTRADIZIONE E CONCESSA (PRINCIPIO DI SPECIALITA) - REVOCA, A SEGUITO DEL PASSAGGIO IN GIUDICATO DI CONDANNE PER REATI DIVERSI, DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE PRECEDENTEMENTE CONCESSA ALL'ESTRADATO - AMMISSIBILITA.*
Non viola il principio di specialita dell'estradizione, secondo cui non e consentito istruire procedimenti, giudicare ed eseguire misure coercitive per reati diversi o anteriori a quello per cui sia stata richiesta l'estradizione, la revoca, a seguito del passaggio in giudicato di sentenza per altro reato, della sospensione condizionale precedentemente concessa all'estradato, essendo tale revoca, conseguenza pressoché automatica di un rapporto di diritto penale interno che non puo trovare ostacolo in un principio di diritto penale internazionale applicabile in relazione a un fatto diverso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 661, Cod. Proc. Pen. art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)