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Sez. 1, Sentenza n. 1684 del 13/07/1982 Cc. (dep. 10/12/1982) Rv. 156600 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - NOZIONE - PROCEDIMENTO PER REATO NON COMPRESO NEL PROVVEDIMENTO DI ESTRADIZIONE - ABBANDONO VOLONTARIO DEL TERRITORIO DELLO STATO - NUOVA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE AD ALTRO PAESE - ESTRADIZIONE CONCESSA - PROCEDIMENTO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1982-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156600-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - NOZIONE - PROCEDIMENTO PER REATO NON COMPRESO NEL PROVVEDIMENTO DI ESTRADIZIONE - ABBANDONO VOLONTARIO DEL TERRITORIO DELLO STATO - NUOVA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE AD ALTRO PAESE - ESTRADIZIONE CONCESSA - PROCEDIMENTO - LEGITTIMITÀ.*

Il principio di specialità dell'estradizione - in virtù del quale lo stato che ha ottenuto la consegna di un accusato o di un condannato non può, senza il consenso dello stato estradante, procedere per fatti anteriori diversi da quello o quelli per i quali l'estradizione venne offerta o conceduta l'estradizione - vale esclusivamente nei confronti dei singoli stati tra i quali si è svolto il rapporto di estradizione, ma non spiega i suoi effetti in ordine a diverso rapporto di estradizione, instauratosi successivamente al primo ed in conseguenza dell'abbandono volontario, da parte della persona oggetto della misura, del territorio dello stato ove era stato inizialmente estradato. (nulla in termini; sul principio di specialità). (V mass n 152854; (V mass n 151701; (V mass n 149040; (V mass n 148259; (V mass n 147482; (V mass n 147038; (V mass n 147037; (V mass n 146665; (V mass n 141898; (V mass n 141134; (V mass n 098994; (V mass n 139100 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)