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Sez. 1, Sentenza n. 20449 del 28/03/2014 Ud. (dep. 16/05/2014) Rv. 259614 - 01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE | Decreto di citazione a giudizio - Omessa citazione del difensore di fiducia - Nullità assoluta - Sussistenza - Presenza del difensore d'ufficio in dibattimento - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-03-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259614-01

DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE

L'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179, comma primo, cod.proc.pen., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perchè non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179, comma primo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)