Sez. 1, Sentenza n. 16587 del 18/12/2015 Cc. (dep. 21/04/2016) Rv. 267366 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - NULLITÀ | Misura disposta in sede di convalida del fermo - Omesso avviso al difensore di ufficio dell'udienza di convalida - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - NULLITÀ
L'omesso avviso dell'udienza di convalida del fermo al difensore di ufficio integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen., a nulla rilevando che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., ma la mancata impugnazione dell'ordinanza di convalida preclude la rilevabilità del vizio relativo alla costituzione delle parti ed alla invalidità derivata degli atti in essa compiuti. (Fattispecie in cui la Corte, confermando l'ordinanza del Tribunale dell'appello che aveva respinto la richiesta di dichiarare l'inefficacia della misura cautelare disposta all'esito dell'udienza di convalida, ha precisato che l'interessato è tenuto ad impugnare l'ordinanza di convalida del fermo deducendo il vizio relativo alla costituzione delle parti, e, solo dopo aver ottenuto il riconoscimento della nullità, può eccepire l'invalidità dell'interrogatorio e la conseguente inefficacia della misura cautelare applicata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)