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Sez. 2, Sentenza n. 2283 del 13/07/1971 (Rv. 353132 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA - TERMINI SCADENTI FRA IL PRIMO AGOSTO ED IL QUINDICI SETTEMBRE.*
Stato
decisa il 1971-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353132-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA - TERMINI SCADENTI FRA IL PRIMO AGOSTO ED IL QUINDICI SETTEMBRE.*

La sospensione dei termini prevista dall'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, si applica ai termini che scadono fra il primo agosto e il 15 settembre, e non anche a quelli che scadono immediatamente dopo tale periodo, intendendosi per scadenza quella riferita al momento finale del termine.*

Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)