Sez. 2, Sentenza n. 2283 del 13/07/1971 (Rv. 353132 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA - TERMINI SCADENTI FRA IL PRIMO AGOSTO ED IL QUINDICI SETTEMBRE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - APPLICABILITA - TERMINI SCADENTI FRA IL PRIMO AGOSTO ED IL QUINDICI SETTEMBRE.*
La sospensione dei termini prevista dall'art 1 della legge 14 luglio 1965, n 818, si applica ai termini che scadono fra il primo agosto e il 15 settembre, e non anche a quelli che scadono immediatamente dopo tale periodo, intendendosi per scadenza quella riferita al momento finale del termine.*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)