Sez. 1, Sentenza n. 5394 del 27/10/1993 Ud. (dep. 10/05/1994) Rv. 197805 - 01
Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere | Pluralità di fatti in continuazione - Declaratoria in sede di legittimità di improcedibilità con riferimento ad uno di essi - Possibilità di eliminazione della relativa pena - Esclusione - Annullamento senza rinvio dell'intera sentenza impugnata con trasmissione degli atti al P.M. - Necessità - Ragioni.
Procedimenti speciali - Patteggiamento - In genere
In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per una pluralità di reati, per uno dei quali, nel giudizio di legittimità, viene dichiarato che l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di una condizione di procedibilità, non può essere disposto l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato oppure ai reati colpiti dalla declaratoria di improcedibilità con contestuale eliminazione della pena relativa, bensì l'annullamento senza rinvio dell'intera sentenza impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al P.M. per l'ulteriore corso: ciò in quanto l'eliminazione di uno o più reati, modificando il quadro processuale valutato dalle parti in sede di richiesta della pena, determina la caducazione del "patteggiamento" nella sua interezza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)